(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
          del Trentino-Alto Adige n. 4 del 26 gennaio 2010) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante 
           «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata» 
 
    1. Dopo la lettera  e)  del  comma  1  dell'art.  1  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' aggiunta la seguente lettera: 
      «f) il finanziamento alla proprieta' abitativa sul modello  del
risparmio edilizio tramite misure di sostegno aggiuntive. I  relativi
criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale.». 
    2. Dopo l'art. 22-bis della legge provinciale 17  dicembre  1998,
n. 13, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 22-ter (Acceleramento dei programmi di costruzione).  -  1.
Al fine di accelerare nei comuni  con  piu'  di  10.000  abitanti  la
realizzazione dei programmi di  costruzione  dell'IPES  di  cui  agli
articoli 22 e 90, l'IPES applica, previa autorizzazione della  Giunta
provinciale, la seguente procedura in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 19 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13: 
    a) l'IPES indice una gara per l'acquisto di aree edificate o  non
edificate, idonee alla  realizzazione  di  abitazioni.  Nella  misura
massima del 30 per cento dei programmi di cui agli articoli 22  e  90
possono essere oggetto della gara nei primi cinque anni  dell'entrata
in vigore della presente  legge  abitazioni  anche  gia'  realizzate.
L'affidamento avviene nel  rispetto  dei  principi  di  economicita',
efficacia,  imparzialita',  parita'  di  trattamento,  trasparenza  e
proporzionalita'; 
    b) l'aggiudicazione e' effettuata a favore dell'offerente che, in
base all'ubicazione, alla dimensione, al tipo  di  costruzione  e  al
prezzo, presenta la migliore offerta e garantisce inoltre la consegna
delle abitazioni all'IPES entro 24 mesi dall'aggiudicazione; 
    c) qualora la  realizzazione  delle  abitazioni  programmate  sia
prevista su un'area sulla quale, in base alle indicazioni del vigente
piano urbanistico  comunale,  non  e'  ammessa  la  realizzazione  di
abitazioni  o  comunque  non  e'  ammessa  nella   misura   prevista,
l'offerente partecipante alla gara di cui al  comma  1,  lettera  a),
all'atto della presentazione dell'offerta  deve  allegare  il  parere
vincolante  sull'idoneita'  urbanistica  dell'area.  La   commissione
urbanistica provinciale rilascia detto  parere  entro  60  giorni  su
richiesta dell'offerente di concerto con il  comune  territorialmente
competente. Qualora il  parere  non  dovesse  essere  reso  entro  il
predetto termine,  esso  si  intende  positivo.  In  caso  di  parere
positivo del comune, la Giunta provinciale delibera  la  variante  al
piano urbanistico. 
    2. Le abitazioni devono corrispondere allo standard casa clima  B
ai sensi delle direttive di  applicazione  dell'art.  127,  comma  5,
della  legge  provinciale  11  agosto  1997,  n.  13,  e   successive
modifiche. 
    3. Il prezzo  delle  abitazioni  deve  corrispondere  ai  criteri
fissati dalla Giunta provinciale e non puo' comunque superare del  25
per  cento  il  valore  convenzionale  di  cui  all'art.   7.   Sulla
conformita' del prezzo si esprime l'Ufficio estimo  della  Provincia.
Qualora le abitazioni corrispondano,  ai  sensi  delle  direttive  di
applicazione dell'art. 127,  comma  5,  della  legge  provinciale  11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, allo standard casa  clima
A, il prezzo di acquisto e' aumentato del  5  per  cento  del  valore
convenzionale. Il prezzo delle  aree  corrisponde  all'indennita'  di
esproprio per le zone di espansione per  l'edilizia  residenziale  di
cui all'art. 7-quinquies, comma 3, della legge provinciale 15  aprile
1991, n. 10. 
    4. Qualora un comune intenda realizzare  le  abitazioni  previste
nel programma di costruzione di cui all'art. 90,  e'  autorizzato  ad
applicare  la  disposizione  per  accelerare  la  realizzazione   dei
programmi di costruzione di cui al presente articolo. 
    5. La Giunta provinciale concede all'IPES l'autorizzazione di cui
al comma 1 solamente qualora non venga stipulata la  convenzione  per
l'individuazione accelerata di  zone  residenziali  di  cui  all'art.
87-bis. Previo assenso  del  comune  territorialmente  competente  la
procedura  di  cui   al   comma   1   puo'   essere   avviata   anche
indipendentemente dai passi procedurali di cui all'art. 87bis,  commi
1 e 2. 
    6. Previa autorizzazione da parte della  Giunta  provinciale,  la
procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 puo' essere  attuata  anche  dalle
societa' o dagli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), qualora
siano incaricati dalla Giunta  provinciale  della  realizzazione  dei
programmi di costruzione.». 
    3. L'art. 29 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 29 (Acquisto di abitazioni agevolate minacciate da  vendita
forzata).  -  1.  Qualora  un'abitazione  costruita,   acquistata   o
recuperata con le agevolazioni edilizie di cui  alla  presente  legge
sia minacciata  da  vendita  forzata,  il  proprietario  puo'  essere
autorizzato,  al  fine  di  evitare  la  vendita  forzata,  a  cedere
l'abitazione all'IPES. L'autorizzazione da parte del direttore  della
Ripartizione provinciale edilizia abitativa puo' essere  concessa  in
considerazione della  causa  dell'indebitamento  e  delle  condizioni
economiche, sociali e familiari del richiedente. 
    2. Il prezzo di acquisto che l'IPES puo'  pagare  corrisponde  al
valore convenzionale dell'abitazione, determinato ai sensi  dell'art.
7. Qualora l'abitazione venga assegnata al venditore in locazione  ai
sensi del comma 3, il prezzo di acquisto  e'  diminuito  del  20  per
cento. Il venditore deve consentire che il prezzo di  acquisto  venga
utilizzato prioritariamente per il pagamento dei debiti. 
    3. L'IPES assegna in locazione l'abitazione  acquistata  o  altra
abitazione  adeguata  al  fabbisogno  della  famiglia  al  precedente
proprietario in possesso dei requisiti generali  per  essere  ammesso
all'assegnazione di abitazioni e che raggiunga  almeno  20  punti  ai
sensi del  regolamento  di  esecuzione.  Il  precedente  proprietario
diventa a tutti gli effetti assegnatario di un'abitazione dell'IPES. 
    4.  Qualora  un'abitazione  acquistata  dall'IPES  ai  sensi  del
presente articolo venga inserita in un  piano  di  vendita  ai  sensi
dell'art. 124, il precedente proprietario per un periodo di  20  anni
non  e'  autorizzato  all'acquisto  e  si  applica  quanto   disposto
dall'art. 124, comma 3.». 
    4. La lettera c) del comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e' cosi' sostituita: 
      «c) siano in possesso dei requisiti generali per essere ammessi
alle  agevolazioni  edilizie  provinciali  di  cui  all'art.  45,   e
dispongano di un reddito complessivo familiare non superiore a quello
della seconda fascia di reddito di cui all'art. 58, comma 1,  lettera
b).». 
    5. Dopo il comma  1  dell'art.  37  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Per i richiedenti che si trovano in un particolare  stato
di necessita', compresi quelli che abbiano perso il posto di lavoro a
causa di licenziamento per cause loro non imputabili,  che  siano  in
mobilita'  o  in  cassa  integrazione,  la  capacita'  economica   e'
valutata, in deroga a quanto disposto  dall'art.  58,  comma  4,  con
riferimento alla situazione di reddito al momento della presentazione
della domanda.». 
    6. Dopo il comma  1  dell'art.  44  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma: 
    «2.  Per  figli  si  intendono  anche  i  minori  in  affidamento
giudiziale.». 
    7. Dopo il comma  8  dell'art.  45  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  sono  aggiunti  i
seguenti commi 9 e 10: 
    «9. La causa di esclusione di cui al comma  1,  lettera  c),  non
trova  applicazione  se  il   richiedente,   gia'   beneficiario   di
un'agevolazione edilizia, rinuncia a tale  agevolazione  con  effetto
dalla data dell'ammissione all'agevolazione e restituisce  tutti  gli
importi ottenuti, compresi gli  interessi  legali  de-correnti  dalla
data dell'erogazione. 
    10. Agli effetti del comma 1, lettera b), sono considerate  anche
le abitazioni di proprieta' di societa' di persone o  di  societa'  a
responsabilita' limitata delle quali faccia parte il richiedente o il
coniuge.». 
    8. I commi 1 e 2 dell'art. 46 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
    «1. Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per
la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni  destinate  al
fabbisogno abitativo primario, i richiedenti  devono  altresi'  avere
compiuto 23 anni, qualora si tratti di richiedenti  celibi  o  nubili
senza familiari a carico. Tale requisito non si applica a richiedenti
portatori di handicap. 
    2. Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie  provinciali  per  la
costruzione e l'acquisto di abitazioni i richiedenti i cui  genitori,
suoceri  o  figli  siano   proprietari,   in   localita'   facilmente
raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza del richiedente,  di
una superficie abitabile il cui valore  convenzionale  sia  superiore
all'importo  risultante  dal  valore  convenzionale  di  un  alloggio
popolare di 100 metri quadrati, moltiplicati per il numero dei  figli
aumentato di un'unita'. Dal  valore  convenzionale  delle  abitazioni
vengono detratti i mutui  ipotecari  assunti  per  la  costruzione  o
l'acquisto di tali abitazioni. Ai fini  del  calcolo  si  considerano
anche  le  abitazioni  alienate  nei  cinque  anni   antecedenti   la
presentazione della domanda. Agli effetti  del  presente  comma  sono
considerate anche le abitazioni di proprieta' di societa' di  persone
o di societa' a responsabilita' limitata delle quali facciano parte i
genitori o i suoceri. Non si tiene conto del patrimonio abitativo dei
suoceri in caso di morte del coniuge da  cui  deriva  il  vincolo  di
affinita', nonche' in caso di  scioglimento  o  di  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio.». 
    9. Dopo il comma  3  dell'art.  50  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: 
    «4.  Qualora  il  beneficiario  dell'agevolazione  edilizia   sia
persona obbligata ad occupare  in  base  a  un  contratto  di  lavoro
un'abitazione di servizio, puo' chiedere l'autorizzazione ad occupare
l'alloggio agevolato solamente a cessazione avvenuta del rapporto  di
lavoro. Per la durata del rapporto di lavoro l'abitazione deve essere
locata ai sensi dell'art. 63, comma 4.». 
    10. Dopo l'art. 50 della legge provinciale 17 dicembre  1998,  n.
13, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 50-bis (Termine per  la  presentazione  dei  documenti  per
l'erogazione dell'agevolazione edilizia). -  1.  Entro  un  anno  dai
termini  indicati  all'art.  50,  per  l'ultimazione  ed  occupazione
dell'abitazione deve essere annotato nel libro  fondiario,  a  carico
dell'abitazione agevolata, il vincolo sociale di  edilizia  abitativa
agevolata e deve essere presentata la  documentazione  richiesta  dal
regolamento    di     esecuzione     relativamente     all'erogazione
dell'agevolazione edilizia. 
    2. Su richiesta del beneficiario, dalla quale devono risultare  i
motivi  che  hanno  reso  impossibile  il   rispetto   del   termine,
l'assessore provinciale all'edilizia abitativa puo' prorogare  di  un
anno detto termine. Termini maggiori possono essere concessi solo per
fatti estranei alla volonta' del beneficiario. 
    3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui  ai  commi  1  e  2,
l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone  la  decadenza
dall'agevolazione edilizia. Il beneficiario  e'  tenuto  al  rimborso
degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali.». 
    11. Dopo l'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre  1998,  n.
13, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 62-bis (Responsabilita'  in  solido  per  l'osservanza  del
vincolo   sociale).   -   1.   Qualora   un'abitazione   oggetto   di
un'agevolazione  edilizia  ai  sensi  della  presente  legge  sia  di
proprieta' di due o piu' persone, tutti i  comproprietari  rispondono
in solido per  l'osservanza  degli  obblighi  derivanti  dal  vincolo
sociale di edilizia abitativa agevolata.». 
    12. La lettera d) del comma 1 all'art. 63 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
      «d) se  il  beneficiario  si  trasferisce  nell'abitazione  del
coniuge o del convivente more uxorio;». 
    13. I commi 4  e  5  dell'art.  63  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
    «4. Se l'abitazione viene data in locazione nei casi  di  cui  al
comma 1, puo' essere data in locazione ad un parente entro  il  terzo
grado in possesso dei requisiti  generali  per  essere  ammesso  alle
agevolazioni edilizie provinciali.  In  caso  contrario  l'abitazione
deve essere data in locazione all'IPES o alla  persona  nominata  dal
comune. Il canone non puo' essere  superiore  al  75  per  cento  del
canone  provinciale.  L'alloggio  deve  essere   locato   fino   alla
decorrenza del vincolo ventennale di cui all'art. 62. Se l'IPES o  la
persona nominata dal  comune  non  prende  in  locazione  l'alloggio,
l'abitazione puo' essere data in locazione nel primo decennio, previa
autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione  provinciale
edilizia abitativa, ad una famiglia in  possesso  dei  requisiti  per
essere ammessa alla stessa agevolazione edilizia che ha  ricevuto  il
proprietario dell'abitazione. Il proprietario ha diritto al  rilascio
dell'abitazione  dopo  almeno  quattro  anni,  qualora  dimostri   la
necessita' di destinare l'immobile  ad  uso  abitativo  proprio,  del
coniuge, dei genitori o dei  figli.  Per  la  locazione  nel  secondo
decennio di validita' del vincolo si applica l'art. 62, comma 6. 
    5.  La   cessione   della   meta'   indivisa   della   proprieta'
dell'alloggio  al  coniuge  puo'  essere  autorizzata  in   qualsiasi
momento, se il coniuge del beneficiario e' in possesso dei  requisiti
generali per essere  ammesso  alle  agevolazioni  edilizie  ai  sensi
dell'art. 45, con esclusione di quanto disposto al comma  1,  lettera
c). In seguito alla  cessione  della  quota  di  comproprieta'  anche
l'agevolazione viene trascritta per meta' al coniuge. Lo stesso  vale
se entrambi i coniugi sono beneficiari e un  coniuge  intende  cedere
all'altro la sua  meta'  indivisa.  Lo  stesso  vale  inoltre  per  i
conviventi more uxorio.». 
    14. Dopo l'art. 63 della legge provinciale 17 dicembre  1998,  n.
13, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 63-bis (Vendita forzata di abitazioni agevolate). -  1.  In
caso  di  vendita  forzata  di  abitazioni  costruite,  acquistate  o
recuperate,  usufruendo  delle  agevolazioni  edilizie  di  cui  alla
presente legge, l'aggiudicatario che sia in  possesso  dei  requisiti
generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie  provinciali  ai
sensi dell'art.  45,  subentra  nell'agevolazione  edilizia  e  negli
obblighi  derivanti  dal  vincolo  sociale  di   edilizia   abitativa
agevolata. Qualora l'aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti
generali per l'ammissione  alle  agevolazioni  edilizie  provinciali,
esso e' obbligato a locare o ad alienare l'abitazione  a  persone  in
possesso dei requisiti generali per  l'ammissione  alle  agevolazioni
edilizie provinciali ai sensi dell'art. 45. 
    2.  La   facolta'   di   rinunciare   all'agevolazione   edilizia
provinciale   ai   sensi   dell'art.   64   rimane   salva.   Qualora
l'aggiudicatario  non  rinunci  all'agevolazione  edilizia,  esso  e'
considerato a tutti gli effetti della presente legge beneficiario  di
agevolazione edilizia. 
    3. In caso di vendita forzata di abitazioni  realizzate  su  aree
destinate  all'edilizia  abitativa  agevolata,  l'aggiudicatario   ha
inoltre l'obbligo di  rispettare  le  disposizioni  speciali  di  cui
all'articolo  86.  L'abitazione  aggiudicata  puo'  essere   pertanto
alienata o  locata  e  comunque  occupata  solamente  da  persone  in
possesso dei requisiti per  essere  assegnatarie  di  aree  destinate
all'edilizia abitativa agevolata nel rispettivo comune.». 
    15. Dopo il comma 4  dell'art.  65  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  sono  aggiunti  i
seguenti commi 5 e 6: 
    «5. Qualora l'abitazione, senza previa autorizzazione, sia  stata
locata o comunque data in uso a  qualsiasi  titolo,  anche  gratuito,
alle condizioni di cui all'art. 63, comma 4, a  persone  in  possesso
dei requisiti per ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli  62
e 63, la relativa autorizzazione puo' essere rilasciata in sanatoria.
L'autorizzazione in sanatoria e' rilasciata, previa corresponsione di
una sanzione amministrativa pari alla meta' del canone provinciale di
cui all'art. 7 per il periodo della commessa violazione. 
    6. Fatte salve le norme che valgono per le abitazioni  realizzate
su aree  destinate  all'edilizia  abitativa  agevolata,  le  sanzioni
amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano  qualora  il
beneficiario, entro il  termine  di  30  giorni  dalla  comunicazione
dell'avvio del procedimento amministrativo, rinunci  all'agevolazione
edilizia con effetto dalla data della commessa violazione.». 
    16. Dopo l'art. 66 della legge provinciale 17 dicembre  1998,  n.
13, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 66-bis (Cessazione della  convivenza  more  uxorio).  -  1.
Qualora si  separino  due  persone  conviventi  more  uxorio  ammesse
all'agevolazione  edilizia  nella  misura  prevista  per  i  coniugi,
l'agevolazione edilizia e' ridotta, tenuto conto  dei  componenti  il
nucleo familiare che continuano a occupare l'abitazione.  L'eventuale
autorizzazione   alla   cessione   della   quota   di   comproprieta'
dell'abitazione al beneficiario  che  rimane  nell'abitazione,  viene
rilasciata solamente ad  avvenuto  pagamento  dell'importo  richiesto
dall'amministrazione provinciale.». 
    17. Dopo la lettera d) del  comma  4  dell'art.  68  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
      «e) divisioni o modifiche della destinazione d'uso di superfici
oggetto di agevolazioni edilizie.». 
    18.  La  lettera  a)  del  comma  3  dell'art.  71  della   legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituita: 
      «a)  il  beneficiario   stesso   puo'   occupare   l'abitazione
convenzionata  assieme  alla  sua  famiglia  solamente  se   non   e'
proprietario di abitazioni adeguate alle esigenze della sua  famiglia
in nessun altro edificio diverso da quello oggetto  dell'agevolazione
e se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a  quello
della quinta fascia di reddito di cui all'art. 58, comma  1,  lettera
e);». 
    19. Dopo l'art. 71 della legge provinciale 17 dicembre  1998,  n.
13, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 71-bis (Recupero di abitazioni). - 1. Per favorire i lavori
di recupero riguardanti abitazioni del patrimonio edilizio esistente,
puo' essere concesso ai proprietari per ogni abitazione convenzionata
un contributo  a  fondo  perduto  non  superiore  a  quello  previsto
dall'art. 71, comma 1. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta
provinciale. Ai sensi del  presente  articolo  nell'atto  unilaterale
d'obbligo di cui all'art. 79 della legge provinciale 11 agosto  1997,
n. 13, e successive modifiche,  deve  essere  previsto  l'obbligo  di
locare le abitazioni recuperate a persone che sono  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 82 per essere ammesse  all'assegnazione  di
aree  destinate  all'edilizia  abitativa  agevolata  nel   rispettivo
comune.». 
    20. Il comma 1 dell'art. 79 della legge provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «1. In base alla proposta di costituzione della  comunione  o  di
divisione materiale delle  aree  compresa  nel  piano  di  attuazione
approvato, il sindaco dispone per le aree  che  formano  la  zona  di
espansione  la  costituzione   della   comunione   o   la   divisione
materiale.». 
    21. Il comma 3 dell'art. 79 della legge provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «3. I decreti del sindaco di costituzione della  comunione  o  di
divisione    materiale    vengono     intavolati     su     richiesta
dell'amministrazione comunale.». 
    22.  La  lettera  b)  del  comma  5  dell'art.  82  della   legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituita: 
      «b) essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge  per
essere  ammessi  alle  agevolazioni  edilizie  provinciali   per   la
costruzione di un'abitazione di proprieta' e disporre di  un  reddito
non superiore a quello della quinta fascia di reddito;». 
    23. Il comma 11 dell'art. 87 della legge provinciale 17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «11.  A  carico  del  fondo  di  rotazione  di  cui  al  comma  1
l'assessore provinciale  all'edilizia  abitativa  concede  ai  comuni
oppure a societa' ed  enti  senza  finalita'  di  lucro  mutui  senza
interessi per l'acquisto di aree non edificate o di aree edificate da
recuperare. Se tali aree sono comprese entro i  centri  edificati  di
cui all'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n.  10,  esse
sono destinate all'edilizia abitativa agevolata  anche  in  deroga  a
quanto disposto dall'art. 36, comma 3, e  dall'art.  37  della  legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive  modifiche,  mediante
variante al piano urbanistico comunale o, qualora sussista  un  piano
di attuazione, mediante variante al  piano  di  attuazione.  Le  aree
cosi' destinate sono considerate a  tutti  gli  effetti  della  legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive  modifiche,  e  della
presente legge aree destinate all'edilizia  abitativa  agevolata.  Ad
avvenuta variante  al  piano  urbanistico  comunale  o  al  piano  di
attuazione, una parte del mutuo e' trasformata in contributo a  fondo
perduto. Per le aree edificate da recuperare il  contributo  a  fondo
perduto non puo' essere superiore  al  50  per  cento  del  costo  di
costruzione della cubatura ammissibile sull'area; i  criteri  per  la
concessione del citato contributo vengono stabiliti con deliberazione
della Giunta provinciale. Alle societa' e  enti  senza  finalita'  di
lucro e' concesso un mutuo senza interessi dal fondo di rotazione  di
cui  al  comma  1  per  l'acquisto  di  aree  non  edificate   idonee
all'edificazione  ai  sensi  dell'art.  90.  Il  mutuo  deve   essere
restituito al  fondo  di  rotazione  entro  90  giorni  dall'avvenuta
assegnazione  dell'area  agli  aventi  diritto   all'assegnazione   e
comunque entro tre anni dalla concessione dello  stesso.  Qualora  il
comune sia gia' proprietario delle aree edificate o  abbia  acquisito
le aree con mezzi diversi da quelli previsti dal  presente  articolo,
e' concesso al comune, ad  avvenuta  variante  al  piano  urbanistico
comunale o al  piano  di  attuazione  con  cui  l'area  e'  destinata
all'edilizia abitativa agevolata e  in  base  alla  deliberazione  di
assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del  20  per
cento  del  costo   di   costruzione   della   cubatura   ammissibile
sull'area.». 
    24. Dopo l'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre  1998,  n.
13, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art.  87-bis  (Acceleramento  dell'individuazione  di  aree  per
l'edilizia abitativa agevolata).  -  1.  Al  fine  di  accelerare  la
realizzazione dei programmi di costruzione previsti dagli articoli 22
e 90, la Giunta provinciale richiede ai comuni nei quali e'  prevista
la costruzione delle abitazioni di  comunicare  entro  60  giorni  la
disponibilita' di aree per l'edilizia abitativa agevolata idonee alla
realizzazione dei programmi di costruzione. 
    2. Qualora  i  comuni  non  dispongano  di  aree  idonee  per  la
realizzazione dei programmi  di  costruzione,  tra  l'amministrazione
provinciale e il comune viene stipulata una  convenzione  concernente
l'individuazione  accelerata  di  aree   per   l'edilizia   abitativa
agevolata. La convenzione  deve  essere  stipulata  entro  60  giorni
dall'invito da parte  dell'amministrazione  provinciale  o  da  parte
dell'amministrazione comunale.  Esclusivamente  per  l'individuazione
delle relative zone residenziali necessarie per la realizzazione  dei
programmi di costruzione di cui agli articoli  22  e  90,  i  termini
previsti dalla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e  successive
modifiche, sono ridotti della meta'. 
    3. Nella convenzione di cui al  comma  2  sono  fissati  in  modo
vincolante i termini per l'individuazione delle zone  residenziali  e
l'assegnazione delle aree. 
    4. Qualora una societa' o un ente di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera I), sia gia' proprietario dell'area edificabile, si prescinde
dall'acquisizione del terreno. Alla societa' o all'ente  e'  concesso
un contributo a carico del fondo di rotazione  di  cui  all'art.  87,
comma 1, nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della
cubatura ammissibile sull'area. Presupposto per  la  concessione  del
contributo e' una deliberazione formale di assegnazione della  Giunta
provinciale.  Tale  deliberazione  di  assegnazione  e'  titolo   per
l'annotazione del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata  ai
sensi dell'art. 86 in combinato disposto con l'art. 62.». 
    25. Il comma 5 dell'art. 90 della legge provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «5. La Giunta provinciale puo' determinare un canone di locazione
per gli alloggi realizzati secondo  il  presente  articolo  anche  in
misura maggiore a quello di cui all'art. 7, comma 3,  primo  periodo.
Per tali abitazioni e' esclusa la concessione del  sussidio  casa  di
cui all'art. 91.». 
    26. Dopo il comma 7  dell'art.  90  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma: 
    «8. Se e' previsto che un'abitazione sia ceduta in proprieta'  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera I), va stipulata una  convenzione
con il futuro proprietario, nella quale vengono tra l'altro stabiliti
il  prezzo  d'acquisto,  le  anticipazioni  e  le  rate  mensili.  La
convenzione  deve   corrispondere   alle   direttive   della   Giunta
provinciale, che vanno emanate entro 180 giorni.». 
    27. Dopo la lettera g) del  comma  1  dell'art.  97  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
      «h)  non  possono  essere  gia'  assegnatari  di  alloggi  IPES
adeguati, salvo che non si tratti di richiesta di cambio alloggio  di
cui all'art. 104.». 
    28. Il comma 2 dell'art. 101 della legge provinciale 17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «2. Nell'assegnare le abitazioni il  presidente  dell'IPES  tiene
conto del numero dei vani di ciascuna abitazione e della  consistenza
numerica  delle  famiglie  dei  richiedenti   ammessi.   Qualora   un
richiedente ammesso non accetti l'abitazione offerta, se essa e'  per
caratteristiche adeguata al richiedente, lo stesso  viene  cancellato
dalla  graduatoria.  Decorsi  tre  anni  puo'  richiedere  nuovamente
l'assegnazione di un'abitazione in locazione.». 
    29. Il comma 2 dell'art. 102 della legge provinciale 17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «2. Le persone che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1,
nonche' i richiedenti la cui abitazione  sia  oggetto  di  esecuzione
immobiliare  possono  presentare  in  qualsiasi  momento  domanda  di
assegnazione  di  un'abitazione,  purche'  siano  in   possesso   dei
requisiti generali per  l'assegnazione  di  abitazioni  in  locazione
dell'IPES. La commissione per l'assegnazione provvede a integrare  la
graduatoria  e  puo'  dare   il   parere   per   l'assegnazione   con
precedenza.». 
    30. Il comma 2-bis  dell'art.  104  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «2-bis. Ai locatari oltre  i  65  anni  di  eta',  che  risultano
nell'elenco di cui al comma 2, il  Presidente  dell'IPES  assegna  un
alloggio adeguato nella stessa zona. I costi del trasferimento sono a
carico dell'IPES. Se l'appartamento assegnato non viene accettato, si
applica il canone ai sensi dell'art. 113. Dal  cambio  alloggio  sono
esclusi gli assegnatari che documentano gravi motivi di salute.». 
    31. Dopo il comma 4 dell'art.  107  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma: 
    «4-bis. La domanda di assegnazione  dell'abitazione  deve  essere
presentata dalle persone di cui ai commi 2 e  4  entro  un  anno  dal
decesso del conduttore. Decorso il termine di un anno dal decesso del
conduttore senza che sia stata presentata la domanda di  assegnazione
dell'abitazione, l'abitazione si intende occupata illegittimamente.». 
    32. Nella lettera a)  del  comma  1  dell'art.  109  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  le
parole: «in  questa  ipotesi  il  Presidente  dell'IPES  sospende  la
consegna dell'alloggio;» sono abrogate. 
    33. Dopo la lettera h) del comma  1  dell'art.  110  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,  e  successive  modifiche,  sono
aggiunte le seguenti lettere i), j) e k): 
    «i) abbia consentito a terzi di eleggere la residenza  anagrafica
nell'alloggio IPES senza autorizzazione; 
    j)  abbia   provocato   rilevanti   danni   all'alloggio   ovvero
all'edificio che eccedono la normale usura; 
    k) nonostante la  diffida  ripetuta  per  tre  volte,  non  abbia
consentito l'accesso all'alloggio ai tecnici IPES per  dare  corso  a
riparazioni che non possono essere differite per non compromettere la
sicurezza dell'immobile e l'incolumita'  sia  delle  persone  che  vi
risiedono che di terzi.». 
    34. Dopo il comma 1 dell'art.  112  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma: 
    «1-bis. Nel caso di cessione in locazione  di  alloggi  ad  altri
enti di cui all'art. 24 il canone di locazione di cui al comma  1  e'
ridotto della meta'.». 
    35. Al comma 8 dell'art. 112 della legge provinciale 17  dicembre
1998, n. 13,  e  successive  modifiche,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Tale aggiornamento deve avvenire entro  90  giorni
dalla    presentazione    della    relativa    domanda    da    parte
dell'interessato.». 
    36. L'art. 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,
e' cosi' sostituito: 
    «Art. 114 (Rimborso delle spese per servizi). - 1. Nel canone  di
locazione di cui all'art. 112 non sono comprese le spese relative  ai
servizi di custodia, di pulizia, di  riscaldamento,  di  ascensore  e
degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali,
nonche' le spese per consumi di acqua ed energia  elettrica  relativi
alle parti comuni, la tassa per le acque di scarico e  per  l'asporto
dei rifiuti e il  costo  dell'assicurazione  per  la  responsabilita'
civile. Tali spese sono addebitate agli  inquilini  in  relazione  ai
servizi prestati e dettagliatamente documentati.». 
    37. Dopo l'art. 129 della legge provinciale 17 dicembre 1998,  n.
13, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 129-bis (Aree con strutture per servizi alloggiativi). - 1.
Per  risolvere  i  problemi  di  emergenza  abitativa  presenti   nel
territorio  provinciale  i  comuni  possono  prevedere   nei   propri
strumenti urbanistici delle aree attrezzate con strutture per servizi
alloggiativi destinate a persone, famiglie e gruppi in grave  disagio
abitativo. Le singole aree potranno avere una dimensione fino a 5.000
metri quadrati. 
    2. I comuni determinano con proprio regolamento  i  requisiti  di
accesso e di permanenza in tali aree e le caratteristiche strutturali
delle stesse.».